Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)
Ultima modifica 31 ottobre 2023
L’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) è necessaria per l’esercizio delle installazioni in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per il rilascio dell’autorizzazione, l’installazione deve essere conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali.
L'A.I.A. sostituisce inoltre le autorizzazioni ambientali elencate all’allegato IX della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. necessarie per l’esercizio delle attività svolte e degli impianti presenti presso l'installazione.
Il procedimento di autorizzazione è svolto ai sensi dell’art. 29-quater del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., è prevista la convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 14-bis della Legge 241/90 come novellata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 alla quale sono inviate le amministrazioni competenti in materia ambientale oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione. La durata massima del procedimento è di 150 giorni salvo i periodi di sospensione dei termini di cui all’art. 29-quater, comma 8, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Per il procedimento sono dovuti gli oneri istruttori definiti dal Decreto Interministeriale 24/04/2008 e dalla D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008 [modulo per il calcolo degli oneri].
Presentazione della domanda di autorizzazione
La domanda per il rilascio dell’autorizzazione deve contenere le informazioni indicate dall’art. 29-ter c.1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e deve essere trasmessa tramite P.E.C. al S.U.A.P. competente per territorio (trova il tuo sportello).
Ulteriori informazioni per la redazione e presentazione della domanda e per il calcolo degli oneri istruttori sono disponibili nella modulistica allegata.