Obbligo comunicazione dati per distributori di combustibile per gli impianti termici
Pubblicato il 20 febbraio 2018 • Servizio Ambiente
Entro il 31 marzo p.v. i distributori di combustibile per gli impianti termici devono comunicare, mediante il Catasto degli Impianti Termici (CIT), i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.
Ai sensi del paragrafo 2.2. della d.g.r. 17-1466 del 25 maggio 2015, "i gestori delle reti di teleriscaldamento, i venditori di biomassa combustibile ed i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete" sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive.
In caso di inadempimento del suddetto obbligo, l’articolo 41, comma 2 bis, della l.r. 3/2015 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.