Deposito di oli
Ultima modifica 19 ottobre 2022
Per “oli minerali” si intendono, ai sensi della Legge 239/04, gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e i biocarburanti ed i bioliquidi. Ulteriori e più dettagliate definizioni di “petrolio greggio”, “prodotti petroliferi”, “biocarburanti” e “bioliquidi” sono presenti nel Regolamento CE n. 1099/2008 e nel D.Lgs n. 28/2011.
Per la realizzazione e l’esercizio di un nuovo stabilimento di deposito e/o lavorazione di oli minerali è necessario richiedere l'autorizzazione alla Provincia nei seguenti casi:
- deposito di oli minerali con capacità complessiva superiore a 25 m3 (10 m3 per i depositi commerciali) e fino a 10.000 m3;
- impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL fino ad una capacità di stoccaggio di 200 ton (380 m3 circa);
- depositi di GPL in bombole con capacità complessiva superiore a 1000 kg (e fino a 200 ton).
Sono, inoltre, soggette ad autorizzazione le seguenti attività:
- modifiche agli impianti sopra elencati, sia per l'aumento sia per la riduzione della capacità complessiva, qualora tali modifiche comportino, complessivamente, una variazione superiore al 30% della capacità autorizzata di stoccaggio;
- dismissione degli impianti di lavorazione o stoccaggio sopra elencati;
- vendita di GPL da parte di “operatori terzi” facenti parte dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici (art. 20 comma 3 del D.Lgs n. 128/2006).
Le modifiche non sostanziali, gli eventuali cambi di destinazione d’uso dei depositi o la variazione della titolarità della gestione degli impianti di lavorazione o stoccaggio non sono soggetti ad autorizzazione ma a semplice comunicazione preventiva.
L’istanza deve essere presentata, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 160/2010, allo SUAP COMPETENTE PER TERRITORIO [trova il tuo sportello] utilizzando la modulistica sotto riportata.