La Consigliera informa: "Gratuito patrocinio per tutte le donne vittime di violenza"

Pubblicato il 21 gennaio 2021 • La Consigliera informa

Con la sent. n. 1 dell’11 gennaio 2021 la Corte Costituzionale ammette definitivamente al gratuito patrocinio a spese dello Strato le donne vittima di violenza.

Più nello specifico, la Corte Costituzionale specifica che tutte le donne vittime di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori possono accedere a tale istituto a prescindere dal reddito.

Per comprendere appieno quanto sancito dalla Corte Costituzionale è necessario rispondere a due fondamentali quesiti: cosa è il gratuito patrocinio? Perché la Corte si è espressa in tal senso?

Il gratuito patrocinio è un istituto che consente ai soggetti meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria senza sostenerne i relativi costi di giustizia e di difesa, pertanto chi ha un reddito inferiore a una determinata soglia (euro 11.493,82) può comunque vedere tutelate le proprie pretese senza dover farsi carico dei costi.

Chiarito questo si può entrare nel merito della decisione.

La pronuncia delle Corte Costituzionale si fonda da un lato su un dato normativo e dall’altro su una precedente pronuncia della Corte di Cassazione.

Sotto il primo profilo vi è l’art. 76, co. 4-ter del D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), il quale prevede per coloro che sono vittima di una serie di gravi reati* tra i quali maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale una deroga ai limiti di reddito imposti ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Sotto il secondo profilo vi e’ una sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione (n. 52822 del 2018**).

Dal momento che vi erano da un lato giudici di merito che richiedevano alle vittimeil rispetto della soglia di reddito e altri giudici che, invece, ritenendo tale ammissione possibile ex lege, non ritenevano necessario il dato reddituale, la Corte di Cassazione ha dovuto pronunciarsi per fornire un’interpretazione univoca. Sostenendo che la corretta interpretazione della norma fosse a sostegno di una non solo possibile ma doverosa ammissione automatica al gratuito patrocinio a prescindere dalla situazione reddituale della vittima, la Suprema Corte si pronunciò a favore della seconda tesi.

A fronte di tale indirizzo giurisprudenziale, la Corte Costituzionale con la sentenza sopracitata, stabilisce che il testo della norma riferito alla possibilità per il giudice di ammettere al gratuito patrocinio la vittima di violenze vada interpretata nel senso della possibilità per la vittima di avere accesso a tale istituto e dell’obbligatorietà per il giudice di procedere con l’ammissione della richiedente.

Le motivazioni della sentenza chiariscono inoltre che la ratio della legge è finalizzata a incoraggiare la vittima a intraprendere un percorso di denuncia e di uscita dalla violenza.

La pronuncia della Corte Costituzionale, come precisato dalla Dott.ssa Paola Di Nicola Travaglini***, trova basi solide anche nell’articolo 57 della Convenzione di Istanbul secondo il quale "le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all’assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno".

Nella logica dell’obbligatorietà dell’ammissione al patrocinio gratuito si è espresso anche il Rapporto sull’attuazione in Italia della Convenzione di Istanbul**** da parte del Grevio***** che ha visto nell’entrata in vigore della L. 19/2013 un importante passo avanti nella lotta contro la violenza di genere.

Posto che ad oggi appare più che mai chiaro il diritto al gratuito patrocinio per chi è vittima di tutti i reati di cui all’art. 76, co. 4 T.U. spese di giustizia, si precisa che ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio per i casi di vittime di violenza è necessario scegliere un avvocato iscritto nell’apposito elenco presente presso ogni ordine degli avvocati.

La sentenza in oggetto rappresenta un importante tassello nella lotta contro la violenza di genere, tema delicato quanto doloroso, che rende una sentenza, per quanto autorevole, qualcosa di più: una piccola vittoria, un passo in avanti verso la sconfitta del sopruso.


Loredana Tuzii
Consigliera di Parità Provincia di Asti


Note

* 1 Artt. 572,583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonchè, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600,600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e609-undecies del codice penale

** La disciplina del gratuito patrocinio senza limiti di reddito per le donne vittime di violenza e reati come i maltrattamenti in famiglia si applica ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del decreto legge n. 93/2013, seppur con efficacia ex nunc in relazione agli anni d'imposta successivi a quello in cui è divenuta operativa la disposizione

*** Magistrato, consulente giuridica della Commissione di inchiesta sul femminicidio

**** Pubblicato il 13 gennaio 2020 che descrive lo stato di applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia e offre raccomandazioni per la sua piena realizzazione.

***** Gruppo di esperte sulla violenza contro le donne, organismo indipendente del Consiglio d’Europa che monitora l’applicazione della Convenzione di Istanbul in tutti i paesi che l’hanno ratificata