Accesso civico
Ultima modifica 20 gennaio 2023
ACCESSO CIVICO
Il D.Lgs. n. 97/16 ha apportato alcuni correttivi al D.Lgs. n. 33/13 denominato “decreto trasparenza”, individuando un regime di accesso diverso e più ampio rispetto a quello previsto dall’art. 5 del D.lgs. 33/2013.
Il nuovo ordinamento giuridico prevede ben tre diverse modalità di accesso alle informazioni, ai dati e ai documenti della Pubblica Amministrazione:
a) L’accesso ai documenti previsto dall’art. 22 e ss. della legge 241/90 (ACCESSO DOCUMENTALE) nell’ambito dei procedimenti amministrativi è consentito ai soli titolari di un interesse “diretto, concreto e attuale”;
b) L’accesso civico ai dati/informazioni/documenti concernente l’organizzazione e l’attività delle PP.AA. per i quali le Amministrazioni hanno precisi obblighi di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali (ACCESSO SEMPLICE);
c) L’accesso civico cd. generalizzato, corrispondente all’accesso ai dati ed ai documenti detenuti dalla P.A. consentito a chiunque, senza obbligo di motivazione, per il quale l’Amministrazione avrà l’obbligo di rispondere entro il termine di 30 gg dalla richiesta (ACCESSO GENERALIZZATO).
La legge n.241/90 e s.m.i. non viene abrogata, né modificata e quindi permane la possibilità di esercitare il precedente diritto di accesso, ora denominato "documentale", nelle forme e nei modi prescritti da questa legge.
Le esclusioni al nuovo diritto di accesso sono espressamente previste dall’art. 6 comma 2 del D.Lgs. 97/2016 ed il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza deve essere adottato entro 30 gg. dalla data della richiesta.
provvedimento di rigetto può essere parziale, (limitazione e differimento) o totale (rifiuto).
In merito alla tutela amministrativa e giurisdizionale è prevista la possibilità di riesame davanti al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza.
L'accesso civico generalizzato "è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione .... nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti”.
L’accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; intende altresì promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico.
L’esercizio di tale diritto non richiede la titolarità di situazioni giuridiche soggettive (diritti e/o interessi) né motivazione.
COME FARE
La domanda può essere redatta sull’apposito modulo sotto riportato e deve contenere, oltre agli elementi anagrafici e agli estremi del documento di riconoscimento del richiedente, anche l'esatta indicazione del dato/documento/informazione del quale si chiede l’accesso.
Se l'istanza ha per oggetto l'accesso civico semplice deve essere presentato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio della Provincia, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterlo immediatamente al responsabile della trasparenza.
Se l'istanza ha per oggetto l'accesso generalizzato deve essere presentata all’Ufficio Archivio e Protocollo della Provincia.
La domanda può essere inviata, nel rispetto delle modalità stabilite nel regolamento provinciale, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: provincia.asti@cert.provincia.asti.it ovvero, allegando copia non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore:
per corrispondenza al seguente indirizzo: Provincia di Asti, Ufficio Archivio e Protocollo, Piazza Alfieri, 33, 14100 Asti;
a mezzo fax a seguente numero: 0141 592372.
tramite posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: ufficio.archivio@provincia.asti.it; in questo caso l’istanza deve essere sottoscritta mediante firma digitale oppure è necessario sottoscrivere l’istanza e allegare la fotocopia del documento d’identità.
La domanda può essere presentata anche di persona. In questo caso, laddove la richiesta non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
COSTI
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. La visione è gratuita.
TERMINI
L'Amministrazione provvede entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Se l'Amministrazione individua soggetti controinteressati alla diffusione dei dati e dei documenti richiesti, riguardanti la protezione dei dati personali, la libertà e segretezza della corrispondenza e gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ne dà comunicazione agli stessi e i termini si sospendono. I controinteressati possono produrre motivata opposizione entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Trascorso questo termine e accertato l'avvenuto ricevimento della raccomandata A/R o della comunicazione telematica, l’Amministrazione decide sull’istanza, dandone relativa comunicazione ai soggetti controinteressati. Nel caso in cui sia stata prodotta un’opposizione, il rilascio di quanto richiesto non potrà avvenire prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione.
ESCLUSIONI E LIMITI
Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento provinciale.
Il diritto è limitato se è necessario tutelare gli interessi pubblici e privati dal concreto pregiudizio che la diffusione del dato o documento può arrecare (art. 5 bis, comma1 per elenco degli interessi pubblici, comma 2 per quelli privati – Regolamento provinciale)
L'Amministrazione adotta, per ogni singolo caso, un provvedimento espresso e motivato di rifiuto, limitazione o differimento.
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Contro i provvedimenti di rifiuto, limitazione o differimento, ovvero quando sia inutilmente trascorso il termine di 30 giorni dalla domanda di accesso civico “generalizzato”, il cittadino può chiederne il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il richiedente può altresì presentare, in alternativa ed entro 30 giorni, ricorso al Difensore civico della provincia, ove istituito, oppure della Regione Piemonte. Il richiedente può altresì presentare ricorso al TAR, ai sensi della normativa vigente in materia.
Il controinteressato opponente, avverso il provvedimento di rilascio dei dati e documenti, ha 15 giorni di tempo, dal ricevimento della relativa comunicazione, per chiederne il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o ricorrere, in alternativa, al Difensore civico e al TAR.
Modulistica
Modulo di richiesta accesso civico semplice (D.lgs. n° 33/2013 – D.lgs. n° 97/2016)
Modulo di richiesta accesso civico generalizzato (D.lgs. n° 33/2013 – D.lgs. n° 97/2016)
Normativa di riferimento
Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.lgs. n.97 del 25/05/2016.
Linee Guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del D.lgs. 33/2013”
Regolamento provinciale in materia di accesso civico e accesso generalizzato