Procedura semplificata - Art. 214
Ultima modifica 21 giugno 2018
Il regime c.d "semplificato" è normato dagli artt. 214 e ss del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che introducono un regime autorizzatorio di mera "comunicazione di inizio attività", qualora la medesima sia svolta secondo norme tecniche tassative definite da appositi Decreti.
I decreti che dettano le norme tecniche di riferimento per le procedure c.d. "semplificate" sono il DM 05/02/1998 e s.m.i. per i rifiuti non pericolosi ed il DM 12/06/2002, n. 161 e s.m.i. per i rifiuti pericolosi.
Il regime c.d. "semplificato", quindi, sussiste attraverso la fase preliminare della comunicazione. La comunicazione sortisce effetto per il decorso del termine di 90 giorni, in assenza di specifici divieti o richieste di integrazioni documentali e, sulla scorta dei meccanismi tipici del silenzio assenso, pur sortendo l'effetto operativo di legittimare l'attività con il decorso dei termini di legge, soggiace veridicità delle comunicazioni rese e dei relativi atti che la compongono.
La comunicazione deve essere presentata, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 160/2010, allo SUAP COMPETENTE PER TERRITORIO [trova il tuo sportello] utilizzando il modello regionale secondo quanto previsto dal regolamento regionale 5/R/2015 e del regolamento regionale 7/R/2016 e disponibile al seguente indirizzo.
In caso di variazione di ragione sociale utilizzare la modulistica riportata in allegato.