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ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

Last update: 8 May 2025, 12:31

 

Chiunque intenda praticare l'esercizio venatorio deve essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciato dalla competente autorità statale (Questura).
Per ottenere il rilascio della prima licenza di porto di fucile per uso caccia - nonché per il rinnovo della stessa in caso di revoca - è necessario conseguire l'Abilitazione Venatoria. Tale certificazione viene rilasciata dalla Provincia di residenza previo superamento dell'esame. Per l'ammissione all'esame di abilitazione venatoria il candidato deve presentare alla Provincia di residenza:

  • istanza in bollo all'Ufficio Caccia (richiesta ammissione esame di abilitazione venatoria)
  • Certificato di idoneità all'esercizio venatorio in bollo, rilasciato dagli Uffici Medico-Legali e dai distretti sanitari o dalle strutture militari o dalla Polizia di Stato ovvero da Medici Militari in servizio permanente ed in attività di servizio.

I candidati verranno convocati e dovranno dimostrare di possedere nozioni sufficienti in tutte le materie previste dal regolamento, rispondendo a tre quesiti estratti a sorte tra quelli di seguito riportati:

ARMI E MUNIZIONI DA CACCIA

COMPORTAMENTO VENATORIO

TUTELA DELLA NATURA E SALVAGURADIA DELLE COLTURE

LEGISLAZIONE VENATORIA

ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA

NORME DI PRONTO SOCCORSO

FALCONERIA (SOLO SE RICHIESTA DAL CANDIDATO L'ABILITAZIONE ALLA CACCIA CON IL FALCO)

Dopo aver conseguito l'abilitazione venatoria e prima della presentazione della richiesta di ammissione ad un ATC o CA, il cacciatore deve comunicare, presso la Provincia di Residenza, l'opzione sulla forma esclusiva di caccia che intende praticare, ai sensi dell'art. 12 comma 5 della L.157/92. (opzione forma di caccia).

L' opzione può essere modificata previa istanza, da parte del cacciatore, alla Provincia di residenza, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno con  validità a far  data dall' inizio della stagione venatoria successiva. L' opzione può essere modificata nel corso della stagione venatoria per i seguenti motivi:

- gravi ragioni di salute, comprovate da certificato rilasciato da medico legale;

- trasferimento della residenza del cacciatore da comune compreso nella zona faunistica di pianura a comune incluso nella zona faunistica delle Alpi, fatto salvo il possesso della relativa abilitazione, o viceversa.

Dal 01 gennaio 2013 la tassa annuale di concessione regionale dell'importo di € 100,00  deve essere effettuato in occasione del rilascio o del rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio dela concessione governativa. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.