ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO
Last update: 14 February 2025, 12:26
Chiunque intenda praticare l'esercizio venatorio deve essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciato dalla competente autorità statale (Questura).
Per ottenere il rilascio della prima licenza di porto di fucile per uso caccia - nonché per il rinnovo della stessa in caso di revoca - è necessario conseguire l'Abilitazione Venatoria. Tale certificazione viene rilasciata dalla Provincia di residenza previo superamento dell'esame (programma d'esame) . Per l'ammissione all'esame di abilitazione venatoria il candidato deve presentare alla Provincia di residenza:
- istanza in bollo all'Ufficio Caccia (richiesta ammissione esame di abilitazione venatoria)
- Certificato di idoneità all'esercizio venatorio in bollo, rilasciato dagli Uffici Medico-Legali e dai distretti sanitari o dalle strutture militari o dalla Polizia di Stato ovvero da Medici Militari in servizio permanente ed in attività di servizio.
Per sostenere l’esame per l’attività venatoria in Piemonte occorre effettuare la formazione necessaria preparandosi sul seguente testo: "Per una caccia consapevole" e scaricabile in formato PDF cliccando direttamente sul seguente LINK. Il testo è stato redatto da I.P.L.A. S.p.A. per conto della Regione Piemonte. Si tratta di una nuova versione di “Cacciatore Oggi – L’esame per l’attività venatoria”, pubblicato nel 1997 dalla Edizioni R.P. Press, sempre per conto della Regione Piemonte, e da lungo tempo esaurito. Rispetto a questo volume il lettore osserverà alcune analogie e differenze. Tutti i capitoli, ad eccezione di quelli relativi alle Malattie della fauna selvatica e alle Nozioni di primo soccorso sono stati completamente riscritti.
Dopo aver conseguito l'abilitazione venatoria e prima della presentazione della richiesta di ammissione ad un ATC o CA, il cacciatore deve comunicare, presso la Provincia di Residenza, l'opzione sulla forma esclusiva di caccia che intende praticare, ai sensi dell'art. 12 comma 5 della L.157/92. (opzione forma di caccia).
L' opzione può essere modificata previa istanza, da parte del cacciatore, alla Provincia di residenza, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno con validità a far data dall' inizio della stagione venatoria successiva. L' opzione può essere modificata nel corso della stagione venatoria per i seguenti motivi:
- gravi ragioni di salute, comprovate da certificato rilasciato da medico legale;
- trasferimento della residenza del cacciatore da comune compreso nella zona faunistica di pianura a comune incluso nella zona faunistica delle Alpi, fatto salvo il possesso della relativa abilitazione, o viceversa.
Dal 01 gennaio 2013 la tassa annuale di concessione regionale dell'importo di € 100,00 deve essere effettuato in occasione del rilascio o del rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio dela concessione governativa. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.