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Diritti dei passeggeri del Trasporto pubblico

Last update 22 November 2017

Dal 2011 esiste l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, che si è insediata a Torino il 17 settembre 2013 ed ha sede presso il palazzo “Lingotto”, in Via Nizza n. 230.

L’Autorità di regolazione dei trasporti è stata istituita nell’ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ed è competente nella regolazione del settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed suoi servizi. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti delle Aziende di trasporto. Il primo collegio dell’Autorità di regolazione dei trasporti è stato nominato con Decreto del Presidente della Repubblica.

Diritti dei passeggeri del trasporto con autobus:

I diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus sono definiti con Regolamento Europeo del 2011 che  stabilisce, tra l’altro:

  • la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;
  • i diritti dei passeggeri in caso di incidenti derivanti dall’utilizzo di autobus che provochino il decesso o lesioni dei passeggeri o la perdita o il danneggiamento del bagaglio;
  • la non discriminazione e l’assistenza obbligatoria nei confronti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
  • i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo;
  • le informazioni minime da fornire ai passeggeri;
  • il trattamento dei reclami;
  •  le regole generali per garantire l’applicazione del regolamento.

L’Autorità è stata individuata quale organismo responsabile per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal decreto di attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri trasportati con autobus contenuta nel Regolamento (UE) n. 181/201 (D.Lgs. 4 novembre 2014, n. 169Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus”)

Possono rivolgersi all’Autorità i passeggeri o le associazioni rappresentative delegate che abbiano già presentato reclamo all’Impresa di trasporto su autobus, nei casi, tempi e condizioni prescritte dal Regolamento sul procedimento sanzionatorio approvato il 15 gennaio 2015, utilizzando  l’apposito Modulo di reclamo.
Attualmente l’invio può avvenire esclusivamente tramite raccomandata A/R oppure tramite PEC all’indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it. ovvero via posta elettronica all’indirizzo:   reclami.bus@autorita-trasporti.it.

Sono inoltre individuate le strutture regionali a cui possono anche essere inoltrati i reclami per i servizi di competenza regionale e locale, per il successivo inoltro degli stessi all’Autorità di Regolazione dei Trasporti con periodicità mensile.

Diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario

I diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario sono disciplinati con Regolamento Europeo che stabilisce, tra l’altro:

  • le informazioni che devono essere fornite dalle imprese ferroviarie, la conclusione di contratti di trasporto, l’emissione di biglietti e l’attuazione di un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario;
  • la responsabilità delle imprese ferroviarie e i loro obblighi di assicurazione nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli;
  • gli obblighi delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri in caso di ritardo;
  • la protezione delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel viaggio in treno e l’assistenza alle medesime;
  • la definizione e il monitoraggio di norme di qualità del servizio, la gestione dei rischi in materia di sicurezza personale dei passeggeri e il trattamento dei reclami;
  • le regole generali in materia di attuazione.

L'Autorità è stata individuata quale organismo responsabile dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni previste dal decreto medesimo, in attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario contenuta nel Regolamento CE.

Possono rivolgersi all’Autorità i passeggeri o le associazioni rappresentative delegate che abbiano già presentato reclamo all’impresa ferroviaria, nei casi, tempi e condizioni prescritte dall’articolo 3 del Regolamento sul procedimento sanzionatorio approvato dal Consiglio dell’Autorità, utilizzando  l’apposito “Modulo di reclamo”.
Attualmente l’invio può avvenire esclusivamente tramite raccomandata A/R oppure tramite PEC all’indirizzo. pec@pec.autorita-trasporti.it.

Sono inoltre state individuate le strutture regionali a cui possono anche essere inoltrati i reclami per i servizi di competenza regionale e locale, per il successivo inoltro degli stessi all’Autorità di Regolazione dei Trasporti con periodicità mensile.