Subappalti
Last update 29 May 2019
L'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 disciplina il subappalto e il subaffidamento.
"Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture."
Il subaffidamento si ha negli altri casi. I subaffidamenti concorrono alla determinazione del 30% della quota subappaltabile.
"L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7."
L'impresa appaltatrice che chiede l'autorizzazione a subappaltare deve produrre:
- la domanda MODELLO ISTANZA.rtf, in bollo da 16,00 €, in cui indica a chi vuole subappaltare i lavori, la categoria o le categorie a cui appartengono ed i relativi importi. Il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture;
- il contratto di subappalto. Se è già stipulato deve avere una clausola che prevede che lo stesso è "condizionato" alla futura autorizzazione (per non incorrere nel reato di cui all’art. 21 L. 646/82). Oppure può essere stipulato e trasmesso dopo la risposta dell'Ente, almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori del subappalto.
Esso deve anche indicare:
- che l'appaltatore corrisponderà al subappaltatore gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%;
- che corrisponderà gli oneri per la sicurezza e la manodopera senza alcun ribasso;
- l'importo degli oneri di sicurezza relativi al subappalto;
- in una clausola il rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Ai sensi della circolare prot. 11001/119/20(8) del 16/05/2014 non vi è più l'obbligo di compilare i modelli GAP e SUBAPPALTATORI.
L'impresa subappaltatrice che vuole l'autorizzazione ad eseguire in subappalto dei lavori deve produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/00, MODELLO 1.rtf, da parte del titolare o del legale rappresentante ed eventualmente, a seconda del tipo di ditta, una dichiarazione sostitutiva MODELLO 1A.rtf di eventuali soci, procuratori, amministratori, sottoscritte, con allegata una copia del documento di identità. Nei modelli è indicato chi deve presentare le dichiarazioni.
Se non fosse in possesso della SOA e questa è necessaria dovrà dimostrare di avere i requisiti economici e tecnico-amministrativi aggiungendo il modello MODELLO ALLEG 1.rtf.
Per informazioni contattare il servizio di progettazione e direzione LL.PP. stradali c/o la Provincia di Asti, Piazza Alfieri, 33, 14100 Asti, Telefono 0141 43 33 94, fax 0141 59 23 72, strade@provincia.asti.it