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Tartufi e funghi

Last update 13 September 2024

Ai sensi della normativa regionale vigente legge regionale 25 giugno 2008 n. 16 e delle disposizioni attuative della legge regionale sui tartufi, l'Ufficio gestisce le attività amministrative in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi nelle seguenti modalità:

  • Rilascio dell'abilitazione per la ricerca e la raccolta dei tartufi.

Chi intende intraprendere l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi deve acquisire l'idoneità sostenendo un esame presso la sede della Provincia della propria residenza anagrafica.

Come disposto dal comma 2, art. 9 L.R.16/2008, “L'esame di idoneità è inteso ad accertare nel candidato la conoscenza delle specie e varietà di tartufo, degli elementi basilari di biologia ed ecologia degli stessi, delle modalità di ricerca, raccolta e commercializzazione previste dalle norme in vigore, nonché di nozioni generali di micologia e selvicoltura.”. Scarica qui il Manuale per sostenere la prova di abilitazione alla cerca del tartufo.

L'istanza è anche editabile online e può essere anticipata via mail all'indirizzo caccia.pesca@provincia.asti.it, ma deve essere obbligatoriamente presentata in originale presso l'Ufficio di competenza, previo appuntamento telefonico. In alternativa, è possibile compilare il modulo in presenza, al momento della richiesta. E' necessaria una marca da bollo da € 16,00.

L'età minima per conseguire l'abilitazione per la raccolta dei tartufi, ai sensi della normativa vigente, è stabilita in anni quattordici: la richiesta di ammissione all'esame di idoneità deve obbligatoriamente contenere il consenso di entrambi i genitori, formulato nell'istanza presente nella sottostante sezione MODULISTICA, dove è possibile trovare anche gli altri modelli.

I minori di anni quattordici possono praticare la ricerca e la raccolta dei tartufi esclusivamente accompagnati da persona abilitata.

Sono esentati dall'esame di idoneità i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o da essi condotti.

L'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 16/2008, dà diritto al rilascio del tesserino valido su tutto il territorio nazionale per 10 anni dalla data di rilascio. Alla scadenza, senza ulteriori esami, il rinnovo viene eseguito dall'Ufficio Provinciale di competenza in seguito alla presentazione di apposita istanza in marca da bollo.

L'importo attuale della tassa regionale, aggiornato con DGR. n.3-5996 del 25/11/2022, (pubblicato sul BU della Regione Piemonte n.50 del 15/12/2022) è di € 150,00: dal 1° luglio 2020 è in vigore l’obbligo di eseguire i pagamenti a favore della pubblica amministrazione attraverso il circuito nazionale "pagoPA". È possibile scaricare il proprio avviso di pagamento contenente lo IUV (identificativo unico di versamento) accedendo mediante SPID al Portale Tartufi al seguente indirizzo:
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-tartufi. Nel caso di eventuali variazioni dell'importo, stabilite dalla normativa, la cifra esatta da corrispondere verrà automaticamente aggiornata dal sistema.      

Nel mese di maggio 2022, la Regione Piemonte ha pubblicato un'importante precisazione sull'occorrenza dell'interpretazione del comma n.2 della L.R.16/2008: conformemente ai principi generali che regolano le tasse sulle concessioni regionali e ai ai principi generali dell'ordinamento, si ritiene che “se la corrispondente attività non viene esercitata per l'intero anno solare non deve essere pagata” e inoltre “nel caso in cui il pagamento sia stato ugualmente eseguito realizza il diritto alla restituzione mediante rimborso o compensazioneesclusivamente applicabile qualora vi sia mancato esercizio per l'intero anno solare di riferimento.

Resta fermo l'obbligo di pagamento, entro la durata decennale del tesserino, in qualsiasi momento, anche seguente alla scadenza del 30 aprile, “purchè prima di esercitare l'attività”, senza provvedimenti di mora per pagamento successivo alla scadenza stabilita. Per tutti gli approfondimenti si consiglia di prendere visione del seguente link  https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tcr/tasse-sulle-concessioni-regionali-abilitazione-alla-ricerca-alla-raccolta-dei-tartufi, e rivolgersi alla Regione Piemonte per qualsiasi ulteriore precisazione in merito.

Inoltre, è possibile richiedere il duplicato del tesserino di idoneità, in seguito al deterioramento, sempre con relativa istanza, che nei casi di smarrimento o furto deve essere corredata con la denuncia rilasciata alle autorità territorialmente competenti (Carabinieri).

Nella modulistica sono specificati gli allegati da presentare unitamente alle richieste.

Con D.G.R. del 29 aprile 2024 n. 15-8506 è stato approvato il calendario raccolta tartufi in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 16/2008, valido a partire dal 1° settembre 2024. Si ricorda inoltre che la raccolta è comunque vietata per tutte le specie di tartufo nei periodi dal settembre al 30 settembre e dal maggio al 31 maggio.


MODULISTICA:

domanda di ammissione all'esame di idoneità

domanda di ammissione all'esame di idoneità (minori di anni 18)

istanza di rilascio/rinnovo tesserino

istanza duplicato tesserino

modello delega ritiro tesserino

Contatti:

e-mail: caccia.pesca@provincia.asti.it

Tel: 0141.433.365 - 0141.433.286

APPROFONDIMENTI

misure volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA nella zona di restrizione II

attività di raccolta di prodotti del sottobosco in zona di restrizione II per Peste Suina
Africana. Precisazioni.

Ordinanza del Commissario Straordinario alla peste suina africana 24 agosto 2023 n. 5 recante “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 203 del 31 agosto 2023.


 

  • Riconoscimento/rinnovo tartufaie controllate/coltivate

Con delibera del Presidente n. 50 del 10/06/2021 i.e si è proceduto a regolare la presentazione delle istanze di riconoscimento/rinnovo/ampliamento/diminuizione di Tartufaia controllata o coltivata, singola o associata e qualsiasi tipo di istanza relativa, prevedendo che a partire dall'anno 2022, tutte le sopraccitate istanze vengano presentate esclusivamente:

dal 01 ottobre al 31 marzo

ovvero dal 01 gennaio al 31 marzo e dal 01 ottobre al 31 dicembre di ciascun anno

In caso di istanze pervenute oltre i termini sopra indicati non potranno essere garantiti i tempi di istruttoria.

Al fine di semplificare, digitalizzare, consentire la trasmissione anche a distanza di atti e documenti si chiede di presentare le domande oltre che in formato cartaceo, anche via e-mail trasmettendole al seguente indirizzo pec: provincia.asti@cert.provincia.asti.it

L'attestazione di riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate è rliasciata dalla Provincia territorialmente competente. Il suo rilascio consente l'apposizione delle tabelle delimitanti e il conseguente esercizio del diritto alla raccolta riservata da parte dei soggetti aventi diritto. L'attestazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile.

La domanda di riconoscimento o di rinnovo delle tartufaie controllate o coltivate deve essere presentata alla Provincia dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica che conduce a titolo di proprietà, affitto, comodato o usufrutto il terreno da destinare a tartufaia. Qualora il riconoscimento o il rinnovo fosse richiesto da più conduttori di terreni confinanti o da consorzio, la domanda può essere presentata dalla persona fisica a ciò delegata dai richiedenti o dal legale rappresentante del consorzio.

La domanda di riconoscimento o rinnovo deve essere redatta secondo lo schema seguente:

istanza di riconoscimento/rinnovo tartufaia

Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento o di rinnovo (ex art 5 Disposizioni attuative della L.R. n. 16/2008, approvate con DGR n 5-13189/2010)

La domanda di riconoscimento o di rinnovo deve essere accompagnata dalle seguenti dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

1) dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente, diretta ad attestare: a) gli elementi identificativi delle particelle catastali interessate dal riconoscimento (Comune, foglio, mappale, superficie catastale complessiva, superficie interessata dalla tartufaia) e b) l'intestazione di proprietà dei terreni o il titolo di possesso/detenzione del fondo in capo al richiedente (affitto, comodato, usufrutto).

2) nel caso in cui il richiedente non sia unico proprietario dei terreni su cui insiste la tartufaia per cui è chiesto il riconoscimento o il rinnovo, la domanda deve essere ulteriormente corredata da una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli altri comproprietari del terreno, nella quale gli stessi dichiarino di aver concesso in uso esclusivo al richiedente il terreno in questione, con destinazione a tartufaia, quantomeno per il periodo di validità del riconoscimento stesso, nonché di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto a riconoscimento di tartufaia. In alternativa analoga dichiarazione potrà essere resa dal richiedente stesso; in tal caso il richiedente dovrà elencare i comproprietari del terreno, dichiarare che i medesimi gli hanno concesso in uso esclusivo il terreno stesso, con destinazione a tartufaia e che sono a conoscenza della richiesta di riconoscimento o di rinnovo.

3) nell’ipotesi in cui il richiedente sia possessore o detentore del terreno su cui insiste la tartufaia per cui è chiesto il riconoscimento o il rinnovo, la domanda deve essere ulteriormente corredata da una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal proprietario o dai comproprietari del terreno, nella quale tali soggetti dichiarino di aver concesso il fondo al richiedente a titolo di affitto, usufrutto o comodato per la conduzione agricola, quantomeno per il periodo di validità del riconoscimento stesso, nonché di essere a conoscenza che il terreno sarà soggetto a riconoscimento di tartufaia. In alternativa analoga dichiarazione potrà essere resa dal richiedente stesso; in tal caso il richiedente dovrà elencare i comproprietari del terreno, dichiarare che gli stessi gli hanno concesso il fondo ai titoli di cui sopra (affitto, usufrutto o comodato per la conduzione agricola) e che sono a conoscenza della richiesta di riconoscimento o di rinnovo.

4) Qualora il riconoscimento o il rinnovo venga chiesto da un solo soggetto a nome di piu’ conduttori di terreni anche non confinanti, la dichiarazione di cui al punto 1 deve contenere le medesime attestazioni per ciascun richiedente, oltre alla certificazione che il soggetto che ha presentato la domanda è stato a cio’ delegato da tutti i richiedenti.

5) Nel caso di richiesta di riconoscimento o di rinnovo di tartufaia su terreni condotti in forma associata, oltre alla predetta documentazione, deve essere presentato l’elenco dei soci conduttori aventi pieno titolo ad esercitare la raccolta nella tartufaia stessa.

dichiarazione sostitutiva art.5 co.1 Disposizioni attuative L.R.16/2008

dichiarazione sostitutiva richiedente art.5 co.4 Disposizioni attuative L.R.16/2008

dichiarazione sostitutiva conduttori art.5 co.4 Disposizioni attuative L.R.16/2008

dichiarazione sostitutiva proprietario terreni

dichiarazione sostitutiva terreni in comproprietà

dichiarazione sostitutiva terreni in conduzione

dichiarazione sostitutiva atto notorio

In caso di istanza di rinnovo del riconoscimento di tartufaia senza variazioni rispetto alla superficie precedentemente autorizzata, all'intestazione della proprietà dei terreni o al titolo di possesso/detenzione del fondo, si può utilizzare il modello dichiarazione sostitutiva di rinnovo del riconoscimento tartufaia senza variazioni. Per le tartufaie gestite in forma associativa occorrerà allegare anche le dichiarazioni sostitutive indicate nei punti sopra.

Ad ogni domanda di riconoscimento, da chiunque presentata, devono essere allegati in ogni caso:

a) una relazione tecnica contenente gli elementi atti ad evidenziare le caratteristiche dei terreni da destinare a tartufaia riconosciuta, redatta da un tecnico qualificato, che attesti, in base alla valutazione degli aspetti pedoclimatici, vegetazionali e topografici, la vocazione di questi terreni alla tartuficoltura;

b) un piano di coltura contenente una dettagliata descrizione dei lavori previsti e di quelli già eseguiti per il mantenimento ed il miglioramento della produttività della tartufaia, individuati tra quelli indicati nell’allegato F, per le tartufaie controllate e nell’allegato G, per le tartufaie coltivate;

c) una cartografia che indichi la localizzazione planimetrica dei terreni per i quali si richiede il riconoscimento, timbrata e firmata da un tecnico qualificato. Si invita a presentare la medesima in scala congrua e con precisa indicazione della zona interessata dalla tartufaia con l’indicazione delle particelle catastali o delle parti di esse.

d) una visura catastale aggiornata alla data di presentazione dell’istanza.

In caso di rinnovo senza variazioni dovranno essere allegati i documenti descritti ai punti b) e d).

Il proprietario o il conduttore del fondo ospitante una tartufaia riconosciuta non ha diritto ad usufruire dell’idennità per la conservazione del patrimonio arboreo tartufigeno radicato all’interno della tartufaia stessa, per tutto il periodo di validità del riconoscimento.

Contatti

E- mail: caccia.pesca@provincia.asti.it - Tel. 0141.433.392                                                                          
               rottone@provincia.asti.it

 

Funghi:

Nel territorio provinciale la raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata ad obiettivi generali di conservazione dell'integrità ambientale, delle componenti naturali e degli equilibri degli ecosistemi, tra i quali i funghi rappresentano elementi di biodiversità nei vari ecosistemi regionali.

Ai sensi della legge regionele n. 24 del 17 dicembre 2007 "Tutela dei funghi epigei spontanei" la Provincia di Asti svolge le seguenti attività:

  • vieta la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei anche su richiesta delle Associazioni culturali sentito il parere degli Enti locali competenti per territorio;
  • formazione e orientamento professionale con appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'art. 9 della L.r. 24/07;
  • rilascia le seguenti autorizzazioni:

    costituzione di aree delimitate per la raccolta dei funghi a fini economici su richiesta dei soggetti di cui all'art. 4 e 5 della L.r. 24/07;

    raccolta e detenzione di funghi epigei spontanei per periodi non superiori ad un anno, a titolo gratuito e per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici, gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche;

    raccolta di funghi epigei spontanei,a titolo oneroso, in quantitativi superiori a 3 Kg su tutto il territorio provinciale ai soggetti previsit dall'art.5 della L.r. 24/07. Istanza autorizzazione in deroga alla raccolta funghi epigei

 

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