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Caccia

Last update 16 May 2024

Informazioni inerenti alla gestione e tutela della fauna selvatica

Abilitazione esercizio venatorio

Chiunque intenda praticare l'esercizio venatorio deve essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia rilasciato dalla competente autorità statale (Questura).
Per ottenere il rilascio della prima licenza di porto di fucile per uso caccia - nonché per il rinnovo della stessa in caso di revoca - è necessario conseguire l'Abilitazione Venatoria. Tale certificazione viene rilasciata dalla Provincia di residenza previo superamento dell'esame (programma d'esame) . Per l'ammissione all'esame di abilitazione venatoria il candidato deve presentare alla Provincia di residenza:

  • istanza in bollo all'Ufficio Caccia (richiesta ammissione esame di abilitazione venatoria)
  • Certificato di idoneità all'esercizio venatorio in bollo, rilasciato dagli Uffici Medico-Legali e dai distretti sanitari o dalle strutture militari o dalla Polizia di Stato ovvero da Medici Militari in servizio permanente ed in attività di servizio.

Per sostenere l’esame per l’attività venatoria in Piemonte occorre effettuare la formazione necessaria preparandosi sul seguente testo: "Per una caccia consapevole" e scaricabile in formato PDF cliccando direttamente sul seguente LINK. Il testo è stato redatto da I.P.L.A. S.p.A. per conto della Regione Piemonte. Si tratta di una nuova versione di “Cacciatore Oggi – L’esame per l’attività venatoria”, pubblicato nel 1997 dalla Edizioni R.P. Press, sempre per conto della Regione Piemonte, e da lungo tempo esaurito. Rispetto a questo volume il lettore osserverà alcune analogie e differenze. Tutti i capitoli, ad eccezione di quelli relativi alle Malattie della fauna selvatica e alle Nozioni di primo soccorso sono stati completamente riscritti.

Dopo aver conseguito l'abilitazione venatoria e prima della presentazione della richiesta di ammissione ad un ATC o CA, il cacciatore deve comunicare, presso la Provincia di Residenza, l'opzione sulla forma esclusiva di caccia che intende praticare, ai sensi dell'art. 12 comma 5 della L.157/92. (opzione forma di caccia).

L' opzione può essere modificata previa istanza, da parte del cacciatore, alla Provincia di residenza, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno con  validità a far  data dall' inizio della stagione venatoria successiva. L' opzione può essere modificata nel corso della stagione venatoria per i seguenti motivi:

- gravi ragioni di salute, comprovate da certificato rilasciato da medico legale;

- trasferimento della residenza del cacciatore da comune compreso nella zona faunistica di pianura a comune incluso nella zona faunistica delle Alpi, fatto salvo il possesso della relativa abilitazione, o viceversa.

Dal 01 gennaio 2013 la tassa annuale di concessione regionale dell'importo di € 100,00  deve essere effettuato in occasione del rilascio o del rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio dela concessione governativa. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

Piano di contenimento della specie cinghiale sul territorio provinciale

In data 10/04/2024, con Determina Dirigenziale n. 976, è stato approvato il nuovo “Regolamento Attuativo”, contenente le disposizione necessarie per l’organizzazione, la gestione ed esecuzione degli interventi di contenimento della specie cinghiale fino al 31/12/2027.

Una delle novità introdotte è la possibilità per coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, autorizzati all'autodifesa (scarica qui il modulo per presentare domanda di autorizzazione), di intervenire a tutela dei propri fondi contattando un operatore faunistico specializzato (scarica qui il modulo per presentare domanda di inserimento nell'elenco provinciale) iscritto nell’elenco nominativo consultabile cliccando direttamente su questo link.

 

Prevenzione e risarcimento danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole

La Provincia provvede al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei fondi agricoli sottratti all'esercizio dell'attività venatoria e precisamente nelle oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di produzione della fauna selvatica e aree protette regionali.

I proprietari o conduttori di fondi agricoli in possesso di partita IVA agricola è tenuto a denunciare il danno avvenuto entro 10 giorni dall'evento dannoso, o comunque in tempo utile per l'accertamento del danno. Lo stesso dovrà recarsi presso l'Organizzazione Professionale Agricola che gestisce il fascicolo aziendale, la quale, provvederà ad inoltrare telematicamente l'istanza di risarcimento danni.

richiesta retine e scatole shelter

richiesta rete di protezione plastificata

richiesta repellente chimico

 

Sinistri Stradali

I soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata possono inviare una segnalazione a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: sinistri.fauna@cert.regione.piemonte.it

 

Svolgimento gare cinofile ed addestramento/allenamento cani da ferma e da seguita

Coloro che intendono svolgete attività di allenamento/addestramento cani da seguita e/o da ferma, nei periodi disciplinati dai relativi regolamenti provinciali, devono recarsi presso l'Ufficio provinciale al fine del rilascio della tessera autorizzativa.

note esplicative cani da seguita

addestramento cani ferma

addestramento cani da seguita

regolamento zac cani da ferma

regolamento zac cani da seguita

La Provincia può autorizzare lo svolgimento di dare cinofile di rilevanza nazionale od internazionale anche all'interno delle Zone di Ripopolamento e Cattura, nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 15 aprile di ogni anno. Le gare di cui al precedente comma devono essere regolamente approvate dell'ENCI ed inserite nel suo calendario ufficiale e le relative istanze devono comunque pervenire alla Provincia, a pena di non accoglimento, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

 

Allevamento di fauna selvatica

Gli allevamenti di fauna selvativa a scopo alimentare, ripopolamento e ornamentale/amatoriale sono autorizzati dalla Provincia competente per territorio ai sensi dell'art. 17 della legge 157/92 nel rispetto delle disposizioni regionali.

Disposizioni regionali impianto allevamento fauna selvatica ripopolamento e alimentare

Regolamento allevamento amatoriale ornamentale

istanza allevamento ripopolamento

istanza allevamento ripopolamento ungulati

istanza allevamento a scopo alimentare

istanza allevamento alimentare ungulati

dichiarazione cessazione allevamento

istanza allevamento ornamentale amatoriale

comunicazione nuovi nati allev conservativo

comunicazione nuovi nati allev riproduttivo

 

Contatti

E- mail: caccia.pesca@provincia.asti.it - Tel. 0141433286/365/547