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D.D. della Regione Piemonte n. 753 del 12 dicembre 2022. Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione e attività accessorie e di servizio. Rettificata con D.D. n. 180 del 18 marzo 2025.

Last update: 24 June 2025, 12:42

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 50 del 15/12/2022 la D.D. della Regione Piemonte n. 753 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto “autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione e attività accessorie e di servizio. Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 264 del 24 novembre 2001 e n. 362 del 21 novembre 2011. Modifica delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 145 del 2 maggio 2011, n. 189 del 20 giugno 2011, n. 416 del 7 dicembre 2011 e n. 518 del 6 luglio 2012.”

La D.D. della Regione Piemonte n. 753 del 12 dicembre 2022 è scaricabile cliccando direttamente sul seguente LINK.

Con D.D. n. 180 del 18 marzo 2025 la Regione Piemonte ha rettificato, per meri errori materiali, la D.D. n. 753/A1602B/2022 del 12 dicembre 2022 meri errori materiali, presenti nell'Allegato 3, lettera A - Requisiti tecnico-costruttivi e
gestionali, alla d.d. n. 753/A1602B/2022 del 12 dicembre 2022:
- nella colonna con intestazione PM (mg/Nm3) della Tabella 2.1.2 – Generatori di calore, recante i “Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti nuovi a decorrere dalla data di adesione”:
• nella riga relativa agli impianti a Biomassa solida, con potenza nominale compresa tra 3 e 5 MW (3 MW<Pn≤5 MW), è aggiunto il valore limite di “15 (**)” inserendo, in calce alla tabella, la nota: “(**) in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.”;
• nella riga relativa agli impianti a Biomassa solida, con potenza nominale compresa tra 5 e 10 MW (5 MW<Pn<10 MW), il valore limite di “45” è sostituito con i valori limite di “30” e di “15 (**)” inserendo, in calce alla tabella, la nota: “(**) in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.”. È fatto salvo il limite riferito al valore medio giornaliero pari a 15 mg/Nm3;

- nella colonna con intestazione PM (mg/Nm3) della tabella Tabella 2.1.3 – Generatori di calore, recante i “Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti esistenti a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006”, nella riga relativa agli impianti a Biomassa solida, con potenza nominale compresa tra 5 e 10 MW (5 MW<Pn<10 MW), è aggiunto il valore limite di “30 (**)”, inserendo in calce alla tabella la nota: “(**) in caso di stabilimenti localizzati in zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite di qualità dell'aria previsto dal decreto legislativo n. 155/2010 in quantomeno uno degli ultimi tre anni civili.”. È fatto salvo il limite riferito al valore medio giornaliero pari a 15 mg/Nm3;

- nelle colonne con intestazione NOx (mg/Nm3) delle Tabelle 2.1.1 - Generatori di calore, recante i “Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti esistenti a decorrere dalle date previste all'articolo 273 - bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006”, 2.1.2 - Generatori di calore, recante i “Limiti di emissione che devono essere rispettati i dagli impianti nuovi a decorrere dalla data di adesione” e 2.1.3 - Generatori di calore, recante i “Limiti di emissione che devono essere rispettati dagli impianti esistenti a decorrere dalle date previste all'articolo 273-bis, comma 5, del d.lgs. 152/2006”, nelle righe relative agli impianti a Biomassa solida, con potenza nominale compresa tra 5 e 10 MW (5 MW<Pn<10 MW), il valore medio giornaliero di “(150)” è soppresso e il valore limite di “300” è sostituito con quello di “300##” inserendo in calce alla tabella la nota: “## = Se è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il valore si applica come media giornaliera. Se non è utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, il valore si applica come media oraria.”;

- il punto: “9. SERBATOI PER LO STOCCAGGIO DI AZOTO LIQUIDO, OSSIGENO LIQUIDO, BIOSSIDO DI CARBONIO LIQUIDO, SOLUZIONI ACQUOSE DI ACIDO CLORIDRICO, SOLUZIONI ACQUOSE DI ACIDO SOLFORICO,  OLUZIONI ACQUOSE DI ACIDO FLUORIDRICO, SOLUZIONI ACQUOSE DI ACIDO NITRICO, SOLUZIONI ACQUOSE DI, SOLUZIONI ACQUOSE DI IDROSSIDO DI SODIO, SOLUZIONI ACQUOSE DI AMMONIACA, SOLUZIONI ACQUOSE DI UREA.”, recante la descrizione: “Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, biossido di carbonio liquido sono considerate trascurabili. Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose di urea sono considerate trascurabili purché siano trattate in un adeguato sistema di abbattimento”, è sostituito interamente dal seguente punto: “9. SERBATOI PER LO STOCCAGGIO GAS TECNICI E SOLUZIONI ACQUOSE. Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido, biossido di carbonio liquido sono considerate trascurabili. Le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi per lo stoccaggio di soluzioni acquose di acido cloridrico, soluzioni acquose di acido solforico, soluzioni acquose di acido fluoridrico, soluzioni acquose di acido nitrico (<68% in massa), soluzioni acquose di acido acetico, soluzioni acquose di acido formico, soluzioni acquose di ipoclorito di sodio, soluzioni acquose di bisolfito di sodio, soluzioni acquose di idrossido di sodio, soluzioni acquose di perossido di idrogeno, soluzioni acquose di carbonato di sodio, soluzioni acquose di tensioattivi, soluzioni acquose di policloruro di alluminio, soluzioni acquose di cloruro ferrico, soluzioni acquose di ammoniaca e soluzioni acquose urea sono considerate trascurabili purché siano trattate in un adeguato sistema di abbattimento.”.