Consiglio di Disciplina aziendale

Ultima modifica 28 febbraio 2018

Le Aziende nel settore autoferrotranvieri devono essere dotate di un organo interno denominato Consiglio di Disciplina essenziale per la tutela del diritto di difesa dei dipendenti della Società in ambito di procedimenti disciplinari interni. L'inattività e/o assenza del Consiglio potrebbe cagionare inefficienze organizzative aziendali e contenziosi.

Il Regio Decreto n. 148/1931 recante “Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione”, all’ articolo 54 dell’allegato A) “Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione”, istituisce il Consiglio di Disciplina, quale strumento imprescindibile per una corretta gestione dei procedimenti disciplinari nelle aziende del settore autoferrotranvieri, disciplinandone composizione, durata e nomina.

Nel recente passato c'è stato un tentativo di abrogazione del Regio Decreto, poi rapidamente riportato in vigore, tant'è che la Regione Piemonte ha colto l'occaisone per ribadire che la competenza nell’emanazione del Decreto di nomina resta alla Provincia territorialmente competente.

Il Consiglio di disciplina è costituito da:

  • un presidente, scelto preferibilmente tra i magistrati e nominato dal Presidente della Provincia,
  • tre rappresentanti effettivi dell’azienda, da quest'ultima individuati,
  • tre rappresentanti effettivi del personale, individuati dalle Organizzazioni Sindacali rappresentate in Azienda.

I componenti del Consiglio di disciplina, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.

Ai sensi dell’art. 54 dell’allegato A del R.D. 148/1931 compete al Consiglio di Disciplina l’applicazione delle sanzioni disciplinari per le mancanze di cui agli artt. 43, 44 e 45 del predetto Allegato A)

In conformità all’art. 54 comma 1 del Regio Decreto n. 148 del 1931, per la scelta del candidato Presidente saranno prioritariamente considerati i soggetti appartenenti alla magistratura, con ciò intendendosi magistrati ordinari, onorari e giudici di pace.

Ai sensi dell’art. 54 del Regio Decreto n. 148 del 1931, l’Azienda per la quale si nomina il Consiglio di Disciplina è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al Presidente quando questi risieda in località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di Disciplina.

 

Rif.: Uff. Trasporto Persone, Viale alla Vittoria n. 119 piano 1°, 14100 ASTI

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