Adempimenti sostanze pericolose art. 271 c. 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: prima scadenza 28 agosto.
Ultima modifica 15 luglio 2021
Il D.Lgs. n. 102/2020 ha introdotto con l’art. 271 comma 7-bis, la previsione che le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente tra l’altro la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni.
Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all’autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della suddetta relazione l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni (ovvero la Provincia) può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.
Il comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs n. 102/2020 prevede che in caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio al 28/08/2020 in cui le sostanze o le miscele previste dall’articolo 271, comma 7-bis, sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione è inviata all’autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero entro il 28/08/2021. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.
Si ricorda, inoltre, che, nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni a carattere generale risultino soggetti al divieto previsto all’articolo 272, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come modificato dal D.Lgs n. 102/2020, il gestore dovrà presentare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero entro il 28/08/2023, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o in alternativa sostituire tali sostanze con altre non aventi le caratteristiche sopra citate. In caso di mancata presentazione lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione e perciò soggetto alla sanzione di cui all’art. 279 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Infine si precisa che per le autorizzazioni a carattere generale non è previsto l’invio della relazione citata dall’art. 271 comma 7 bis avente scadenza 28/08/2021 e successivamente ogni 5 anni.