D.D. 12 settembre 2019, n. 445. Modalità di adesione alle autoriz. di carattere generale vigenti e adeguamento delle relative disposizioni regionali, in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183.
Ultima modifica 20 settembre 2019
In data 12 settembre 2019 con D.D. n. 445, la Regione Piemonte ha adeguato alle nuove disposizioni in materia dettate dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183 le seguenti autorizzazioni di carattere generale:
- D.D. 6 luglio 2012 n. 518,
- D.D. 7 dicembre 2011, n. 416,
- D.D. 23 novembre 2011, n. 368,
- D.D. 21 novembre 2011, n. 362,
- D.D. 20 giugno 2011, n. 189,
- D.D. 2 maggio 2011, n. 145,
- D.D. 28 gennaio 2011, n. 20,
- D.D. 14 dicembre 2009 n. 597,
- D.D. del 29 aprile 2008, n. 239,
- D.D. del 23 ottobre 2007, n. 40,
- D.D. del 21 dicembre 2015 n. 564,
- D.D. del 4 giugno 2014, n. 187.
Inoltre sempre nella D.D. 12 settembre 2019, n. 445 la Regione Piemonte ha indicato le nuove modalità di adesione alle autorizzazioni di carattere generale vigenti:
- nel caso di installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni di carattere generale, possono essere presentate contestualmente una o più domande di adesione alle stesse; resta fermo che, ove siano presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni di carattere generale, il nuovo stabilimento è soggetto all’autorizzazione di cui all’articolo 269 del d.lgs. 152/2006;
- nel caso di stailimenti già dotati di autorizzazione di carattere generale, può essere presentata domanda di adesione per l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni generali;
- nel aso di uno stabilimento dotato di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, può essere presentata domanda di adesione per l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni di carattere generale; se la modifica riguarda impianti e attività previsti in più autorizzazioni di carattere generale, la domanda di adesione deve essere presentata contestualmente; l’attività può essere avviata decorsi i termini di cui all’articolo 272 del d.lgs. 152/2006, fatto salvo l’eventuale diniego dell’autorità competente;
- relativamente al caso i cui al punto c), non sono stabiliti il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura, purché nel singolo stabilimento le suddette modifiche non eccedano, anche cumulativamente, i limiti di soglia stabiliti nelle singole autorizzazioni di carattere generale; in tali casi, pertanto, occorrerà presentare domanda di autorizzazione di cui all’articolo 269 del d.lgs.152/2006.
Il testo completo della D.D. 12 settembre 2019, n. 445 è scaricabile cliccando direttamente sul seguente LINK.