D.Lgs. n. 102 del 30 luglio 2020. Emissioni in atmosfera – modifiche legislative
Ultima modifica 15 settembre 2020
ll 28 agosto 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo 30 luglio 2020, n° 102 (Gazzetta Ufficiale n° 202 del 13/08/2020) recante sia integrazioni e correzioni al D.Lgs. n° 183 del 2017 sulla limitazione delle emissioni nell’atmosfera dei medi impianti di combustione (già correttivo della Parte V del D.Lgs. 152/2006), sia disposizioni volte al riordino del quadro normativo generale attinente agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Le novità legislative riguardano sia gli stabilimenti già autorizzati che quelli con procedimento autorizzatorio in itinere (e in chiusura dopo il 28 agosto) o di prossima attivazione.
Evidenziamo in particolare tra le altre alcune modifiche apportate a:
- Art 268, con l’inserimento della lett. «f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;» e la sostituzione della lett. mm) con «mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante».
- Art 269, con inserimento di precisazioni sulla gestione di variazione di gestore dello stabilimento e tempistica di comunicazione all’autorità competente, sulle spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l’istruttoria relativa alle autorizzazioni a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall’autorità competente.
- Art 271, con inserimento dell’art. 7-bis che precisa la gestione di emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicita’ e cumulabilita’ particolarmente elevata che devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. Dette sostanze e quelle classificate SVHC devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui tali sostanze previste sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all’autorita’ competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base di detta relazione, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione. Analoghe valutazioni e tempistiche di comunicazione sono previste anche per stabilimenti o installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni sono soggette a una modifica della loro classificazione.
- Art 281, relativamente agli impianti di combustione.
- Norme transitorie, tra le varie evidenziamo che in caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore (28.08.2020) in cui le sostanze o le miscele previste dall’articolo 271, comma 7-bis sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione prevista e’ inviata all’autorita’ competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto.
- Sanzioni, apportate modifiche all’ambito sanzionatorio del decreto.
- Parte II, Allegato I, parte V modificato con specifico nuovo allegato.
Di seguito, il LINK alla pagina della Gazzetta Ufficiale concernete il provvedimento in oggetto.