D.Lgs. 183/2017 (modifica dei Titoli I, II e III della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
Ultima modifica 12 marzo 2018
Il 19 dicembre 2017 è entrato in vigore il D.Lgs 183/2017, che modifica i Titoli I, II e III della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale).
La modifica più importante riguarda in particolare l’introduzione dell’obbligo di autorizzazione per i “medi impianti di combustione”, con potenza pari o superiore a 1 MW. Il decreto interessa anche gli impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas, installati prima del 19 dicembre 2017 (art. 273-bis, comma 14).
A tal fine è stata introdotta al Titolo I la definizione di medio impianto di combustione: “impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta”.
Come indicato all’art. 273-bis, articolo dedicato ai medi impianti di combustione, per impianto esistente si intende il medio impianto di combustione messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 nel rispetto della normativa all’epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni in atmosfera o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre
Pertanto i gestori di impianti esistenti per adeguarsi alla nuova normativa hanno le seguenti tempistiche (art. 273-bis, comma 5):
- 1 gennaio 2025 per gli impianti di combustione con potenza termica nominale superiore a 5 MW;
- 1 gennaio 2030 per gli impianti con potenza superiore a 1 Mw e pari o inferiore a 5 MW.
La domanda di autorizzazione deve essere presentate all’autorità competente tramite lo Sportello Unico Attività Produttive [TROVA IL TUO SPORTELLO] almeno due anni prima delle date sopra riportate (art. 273-bis, comma 6).